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Tassa dell'asilo per l'assistenza pomeridiana

Sono previste le seguenti tariffe mensili:


fino a 20 ore di assistenza pomeridiana € 50,00 (più IVA 13%).

fino a 40 ore di assistenza pomeridiana € 65,00 (più IVA 13%).

fino a 60 ore di assistenza pomeridiana € 80,00 (più IVA 13%).

più di 60 ore di assistenza pomeridiana € 95,00 (più IVA 13%).


Il seguente regolamento è stipulato nel § 25 della legge sull'asilo:


(1) I bambini dell'asilo, ad eccezione dei bambini delle scuole elementari, possono frequentare l'asilo gratuitamente dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 13:00.


(2) Per la presenza dei bambini prima delle ore 7:00 e dopo le ore 13:00, nonché per l'acquisto di materiale ludico e di supporto e per la somministrazione dei pasti, l'ente gestore dell'asilo deve riscuotere dai genitori un contributo massimo a copertura delle spese (tutori legali), per cui deve essere presa in considerazione la capacità finanziaria della cura dei bambini. Il contributo per la presenza durante il periodo di cura deve essere di almeno 50 euro al mese e variazioni in linea con l'indice dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica in Austria, per cui le variazioni dell'indice devono essere prese in considerazione solo in caso di aumento di almeno il 5%. In caso di variazione l'aliquota contributiva deve essere arrotondata all'euro intero. L'inadeguatezza di tale contributo è ammissibile nei casi di disagio sociale.


(3) Sono possibili modifiche all'orario di custodia dei bambini e all'orario di custodia dei bambini all'inizio dell'anno della scuola materna, il 1° dicembre, il 1° marzo e all'inizio delle vacanze della scuola materna.


(4) Il gestore dell'asilo deve utilizzare i contributi e le eventuali donazioni fatte per l'asilo per uno scopo specifico. Deve informare in modo verificabile i genitori (tutori legali) sull'utilizzo dei contributi e delle donazioni effettuate una volta nell'anno della scuola materna in una forma adeguata.


(5) Il gestore dell'asilo può subordinare l'accettazione dei bambini a una dichiarazione di impegno da parte del comune di residenza principale del bambino o di terzi, ad esempio i genitori (tutori legali) per la frequenza dell'asilo se non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 18 ( 2). permettersi. Se successivamente vengono meno i requisiti di cui al § 18 capoverso 2, l'ulteriore frequenza all'asilo può essere subordinata a una dichiarazione di impegno. Se il minore cambia la sua residenza principale, questa dichiarazione deve essere presentata dal luogo di residenza principale del minore o da terzi, ad esempio i genitori (tutori legali). Se i genitori (tutori legali) trasferiscono la loro residenza principale, questa dichiarazione deve essere presentata da terzi, ad esempio i genitori (tutori legali).

La retta dell'asilo può essere costituita dai costi pro rata delle spese materiali correnti, delle spese di costruzione e delle spese del personale attribuibili a un bambino meno i contributi alle spese dei genitori (tutori legali) ai sensi del paragrafo 2.

La base per il calcolo è il numero di bambini ammessi all'inizio dell'anno della scuola dell'infanzia.


(6) Il gestore dell'asilo nido non può subordinare l'accettazione di un bambino in un gruppo di asilo nido integrativo di educazione curativa alla dichiarazione di impegno del comune di residenza principale a versare un contributo per la frequenza dell'asilo ai sensi del § 18 comma 4. Se il Comune di residenza principale non rilascia dichiarazione di impegno perché lo Stato ha verificato che non può ragionevolmente pretendere di versare il contributo, lo Stato deve pagare la retta dell'asilo. Il paragrafo 8 si applica di conseguenza per l'importo e il calcolo.

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